Sembrerebbe !!!!!!!!!!! essere stata recepita con provvedimento del Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 marzo scorso.
Introduce nuove norme in materia di commercio fisso e su aa.pp, edicole, attività di mediazione, facchinaggio, tintolavanderie, ecc.
Alcune regioni (come l’Emilia) avevano già recepito il provvedimento comunitario con apposite leggi regionali: per la “clausola di cedevolezza” contenuta nella bozza di Decreto, tali norme continueranno ad applicarsi se non in contrasto con la norma nazionale.
Provo a riportare gli articoli di immediato interesse (il provvedimento è composto da più di 80 articoli):
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 2006, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.
Capo I
(Ambito di applicazione)
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.
3. I princìpi desumibili !!!dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e princìpi dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 10
(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)
1. Nei limiti del presente decreto, l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.
2. Nei casi in cui l’accesso o l’esercizio di un’attività di servizi sono subordinati alla presentazione all’amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 63
(Somministrazione di alimenti e bevande)
1. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. E’ subordinata alla dichiarazione di inizio di attività anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell’articolo 3 della legge. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1,
ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato che quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui
ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità o di ordine pubblico rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale
mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di
altri esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:
“6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioniferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a caratterenazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.”.
8. L’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’interno, laddove il titolare, espressamente diffidato in tal senso dall’amministrazione competente, non provveda a ripristinare entro il termine di quindici giorni il regolare stato
dei locali;
d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:
“1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell’esercizio.”.
10. Sono abrogati: i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 3; il comma 1 dell’articolo 4 e l’articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Art. 64
(Esercizi di vicinato)
1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. All’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: “comunicazione” è sostituita dalla seguente: “dichiarazione di inizio di attività”.
3. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, è abrogato.
Art. 65
(Spacci interni)
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “dichiarazione di inizio di attività”.
3. I commi 1 e 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
Art. 66
(Apparecchi automatici)
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai
sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “dichiarazione di inizio di attività”.
3. I commi 1 e 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
Art. 67
(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica,intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “dichiarazione di inizio di attività”.
3. Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.
Art. 68
(Vendite presso il domicilio dei consumatori)
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica,intende avviare l’attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: “comunicazione” è sostituita dalle seguenti: “dichiarazione di inizio di attività”.
3. Il comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: “4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita”
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
Art. 69
(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)
1. Il comma 2 dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: “2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative”.
2. Il comma 4 dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: “4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
L’autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago”.
3. Al comma 13 dell’articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: “della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante” sono inserite le seguenti: “limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità o di ordine pubblico rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche” .
Art. 70
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato
di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
4. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
6. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
7. L’esercizio in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.
8. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Art. 71
(Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica)
1. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: “al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni” sono sostituite dalle seguenti: “alla dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
2. All’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: “sono autorizzati alla vendita di” sono sostituite dalle seguenti: “possono vendere”.
3. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: “possono essere autorizzate” sono sostituite dalle seguenti: “possono presentare la dichiarazione di inizio di attività”
4. All’articolo 2 il comma 5 è abrogato.
5. All’articolo 2 il comma 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è sostituito dal seguente: “ 6. Resta ferma la necessità di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica con particolare riguardo alla necessità di favorire l’accesso
all’informazione, incrementare la diffusione dei punti di vendita e garantire la fruizione del servizio. In ogni caso, eventuali limitazioni alle nuove aperture possono essere correlate esclusivamente alla finalità della tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. A tal fine sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici. Esclusivamente con riferimento alle disposizioni del presente comma i comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle nuove aperture”.
6. All’articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “dichiarazione di inizio di attività”.
7. L’articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è abrogato.
Art. 72
(Attività di facchinaggio)
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di facchinaggio ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificata dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.
Art. 74
(Attività di agente e rappresentante di commercio)
1. Per l’attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge
7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività, all’articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola “fallito” è soppressa.
Art. 76
(Attività di spedizioniere)
1. Per l’attività di spedizioniere è soppresso l’elenco di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre1941, n. 1442.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge
7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
Art. 78
(Attività di acconciatore)
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e 17 agosto 2005, n. 174, è soggetta a dichiarazione di inizio di
attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti
prescritti.
2. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.
Art. 79
(Attività di estetista)
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l’esercizio dell’attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio ai sensi dell’art. 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
2. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione
professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
3. L’articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: art 2
1. L’estetista che intende esercitare professionalmente l’attività deve risultare iscritto nell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato.
Art. 80
(Attività di tintolavanderia)
1. L’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituita dalla seguente: “ a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;”.
3. All’articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: “previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”sono soppresse.
4. L’articolo 3, comma 3, e l’articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, sono abrogati.
Art. 84
(Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. |
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