UNA BATTAGLIA INIZIATA 10 ANNI FA’ DAL CONSORZIO AMBULANTI VENETI DEL LEON.
La sentenza n. S 39 /2010 dice.
Controversie relative alla debenza del conone per lo smaltimento di rifiuti urbani- sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
Tale norma ha superato in corso di causa lo scrutinio di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 25 comma I° Cost. C 102 comma 2° cost. n. 238 del 24 -7 – 2009 che ha ribadito che la attrubuzione delle controversie
aventi per oggetto la debenza della tia alla giurisdizione della commissione tributaria, ad opera della suddetta disposizione, rispetta i parametri costituzionali e ha conseguentemente dichiarato la manifesta inammissibilità nonché la non fondatezza della questione sollevata.
A tale pronuncia va fatta adesione, non essendo stati sollevati dall’opposta Veritas spa nuovi ed ulteriori profili, talché va dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie e conseguentemente nullo il decreto ingiuntivo opposto, emesso da giudice carente di giurisdizione.
Le spese del presente giudizio gravano sull’opposta e vanno liquidate come in dispositivo.
Tuttavia le stesse vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo e poste a carico della soccombente per i residui di due terzi, sussistendo giusti motivi costituiti dalla serietà delle sollevate questioni di legittimità costituzionale della norma applicata.
P… Q… M..
Il tribunale di Venezia seconda sezione civica, in composizione monocratica definitivamente pronunciando;
in accoglimento della opposizione, dichiara: il difetto di giurisprudenza nel giudice ordinario, spettando la cognizione della controversia alla giurisdizione tributaria e conseguentemente dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 1929/2007 emesso dal tribunale di Venezia.
Condanna l’opposta V.E.R.I.T.A.S. Spa in persona del legale rappresentante e rimborsare all’opponente le spese del presente giudizio liquidate in € 93,00 per anticipazioni, € 26,46 per spese imponibili, € 3.000,00 per diritti ed onorari
oltre alle spese generali ed accessori.
Dichiara tali spese compensate tra le parti nella misura di un terzo così ponendo a carico della soccombente i residui dee terzi. Venezia I° febbraio 2010. il giudice G. Bertolino
Una nostra considerazione
10 anni di iniziative, di incontri, di serate assieme ai legali per prendere decisioni che alla fine portano a vittorie che comunque vengono pagate con i nostri denari, con i denari di tutti i contribuenti.
10 anni di storia che portano a dei benefici di tutti i contribuenti, di tutti i colleghi ambulanti, l’amarezza rimane pensando a chi ha pagato senza ricorrere, senza fare una riunione senza perdere una serata senza spendere un solo €uro beneficeranno degli stessi risultati
Al consorzio rimane una seria e attenta valutazione, la prima cosa la vittoria di una causa non solo giusta ma doverosa, una causa che porterà in futuro un enorme beneficio per la sopravvivenza dell’intero comparto ambulante.
Quei colleghi che hanno speso dei soldi lo hanno fatto per difendere le loro aziende e oggi la direzione del consorzio dimostra che quei soldi sono stati spesi bene;
in 10 anni una azienda ambulante ha pagato < esempio > di TIA € 3.500,00 ‘ chi ha ricorso non ha pagato la TIA , ha pagato lo studio di un avvocato € 1.000,00 e non pagherà la TIA fino al giudizio del tribunale, ossia fino alla fine del 2009 + le spese di giudizio pari a 1.000,00 con un guadagno netto di circa 1.500,00 €uro e aver vinto una battaglia .
Chi ha pagato i 3.500,00 €uro, non ha fatto ricorso e ha pagato la tessera ad una associazione ( in 10 anni pari a € 1.690,00 ) in totale ha speso più di 5.000,00 €uro in 10 anni portando a casa nessun risultato !!
Concludiamo la nostra considerazione ringraziando quei colleghi che hanno creduto nella difesa degli interessi della loro azienda !!
Ringraziamo anche quei colleghi che pur non credendoci oggi ci danno la soddisfazione di guardarli neghi occhi e dirle < paga pure a difendere i tuoi interessi ci siamo noi >
Il presidente del Consorzio Ambulanti Veneti del < LEON >
leggi e divulga VOCE dell’AMBULANTE < blog>













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